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[1]Ai ricevitori postali e telegrafici, nominati anteriormente al 1° luglio 1936-XIV che hanno cessato o cesseranno dal servizio successivamente a tale data, in eta' superiore ai 65 anni, o per accertata inabilita' fisica sopravvenuta tra il 55° ed il 65° anno di eta', l'Istituto corrisponde:

  • a)a coloro che hanno cessato o cesseranno dal servizio dal 1° luglio 1936-XIV al 27 ottobre 1942-XX un sussidio mensile di lire 330 per i ricevitori di prima classe; L. 210 per i ricevitori di seconda classe e L. 150 per quelli di terza classe;
  • b)a coloro che cesseranno dal servizio dal 28 ottobre 1942-XX: L. 390 per i ricevitori di prima classe, L. 250 per i ricevitori di seconda classe e L. 180 per i ricevitori di terza classe. I sussidi di cui al precedente comma saranno ridotti a due terzi se la ricevitoria e' conferita in successione al coniuge del ricevitore o ad un figlio celibe o ad una figlia nubile del medesimo, ma spetta per intero in caso di morte del coniuge succeduto nella ricevitoria, in caso di cessazione dello stesso coniuge senza diritto a sussidio e quando il figlio o la figlia contraggono matrimonio.

[2]Nel caso di morte del ricevitore durante il servizio o dopo la cessazione dal servizio medesimo con diritto al sussidio di cui sopra, alla vedova, cui non sia stata conferita ricevitoria per successione, spettano i due terzi del sussidio stesso; in mancanza della vedova il sussidio spetta soltanto per meta' agli orfani minorenni per tutta la durata della minorita'. Per le orfane la corresponsione del sussidio cessa anche durante la minorita' in caso di matrimonio.

[3]Se la ricevitoria e' conferita in successione ad un figlio celibe o ad una figlia nubile, alla vedova spetta un terzo del sussidio; detto sussidio sara' aumentato ai due terzi se il figlio o la figlia contraggono matrimonio.

[4]La vedova del ricevitore deceduto in servizio, cui sia stata conferita una ricevitoria per successione cumula, ai fini del sussidio, col periodo di servizio da essa prestato, quello prestato dal marito defunto, ma limitatamente al tempo in cui questo ultimo effettuo' il versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 24.

[5]La vedova che, succeduta in una ricevitoria dopo il 1° luglio 1936-XIV, non acquisti il diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme da emanarsi ai sensi dell'art. 21, avra' diritto, dalla data della cessazione del suo servizio, al sussidio che le sarebbe spettato se non fosse succeduta nella ricevitoria.

[6]I sussidi non spettano ai ricevitori che siano incorsi nella risoluzione del rapporto di servizio ai sensi dell'art. 308 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 4 agosto 1946

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