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[1]Ai ricevitori postali e telegrafici, nominati anteriormente al 1° luglio 1936-XIV che hanno cessato o cesseranno dal servizio successivamente a tale data, in eta' superiore ai 65 anni, o per accertata inabilita' fisica sopravvenuta tra il 55° ed il 65° anno di eta', l'Istituto corrisponde:

  • a)a coloro che hanno cessato o cesseranno dal servizio dal 1° luglio 1936-XIV al 27 ottobre 1942-XX un sussidio mensile di lire 330 per i ricevitori di prima classe; L. 210 per i ricevitori di seconda classe e L. 150 per quelli di terza classe;
  • b)a coloro che cesseranno dal servizio dal 28 ottobre 1942-XX: L. 390 per i ricevitori di prima classe, L. 250 per i ricevitori di seconda classe e L. 180 per i ricevitori di terza classe.

[2]I sussidi di cui al precedente comma saranno ridotti a due terzi se la ricevitoria e' conferita in successione al coniuge del ricevitore o ad un figlio celibe o ad una figlia nubile del medesimo, ma spetta per intero in caso di morte del coniuge succeduto nella ricevitoria, in caso di cessazione dello stesso coniuge senza diritto a sussidio e quando il figlio o la figlia contraggono matrimonio. 7

[3]Nel caso di morte del ricevitore durante il servizio o dopo la cessazione dal servizio medesimo con diritto al sussidio di cui sopra, alla vedova, cui non sia stata conferita ricevitoria per successione, spettano i due terzi del sussidio stesso; in mancanza della vedova il sussidio spetta soltanto per meta' agli orfani minorenni per tutta la durata della minorita'. Per le orfane la corresponsione del sussidio cessa anche durante la minorita' in caso di matrimonio.

[4]Se la ricevitoria e' conferita in successione ad un figlio celibe o ad una figlia nubile, alla vedova spetta un terzo del sussidio; detto sussidio sara' aumentato ai due terzi se il figlio o la figlia contraggono matrimonio. 7

[5]La vedova del ricevitore deceduto in servizio, cui sia stata conferita una ricevitoria per successione cumula, ai fini del sussidio, col periodo di servizio da essa prestato, quello prestato dal marito defunto, ma limitatamente al tempo in cui questo ultimo effettuo' il versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 24.

[6]La vedova che, succeduta in una ricevitoria dopo il 1° luglio 1936-XIV, non acquisti il diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme da emanarsi ai sensi dell'art. 21, avra' diritto, dalla data della cessazione del suo servizio, al sussidio che le sarebbe spettato se non fosse succeduta nella ricevitoria.

[7]I sussidi non spettano ai ricevitori che siano incorsi nella risoluzione del rapporto di servizio ai sensi dell'art. 308 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645. 1 6 7

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'art. 22 e i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.

D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

6

Il D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656 ha disposto (con l'art. 118, commi 1, 2 e 3) che "Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni e' concesso, con effetto dalla, data di entrata in vigore del presente decreto, un aumento del trattamento stesso, per ogni anno di servizio prestato in detta qualita', oltre i venti, nella misura mensile di L. 400, L. 300, L. 200 e col massimo di L. 8000, L. 6000 e L. 4000 mensili, secondo che godano il sussidio quali ricevitori di 1ª, 2ª o 3ª classe. Tale aumento e' ridotto alla meta' qualora la ricevitoria, a seguito della cessazione dal servizio del titolare, sia stata conferita senza concorso ai sensi dell'art. 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni. L'aumento stesso viene elevato alla misura intera allorche' colui che e' succeduto nell'ufficio cessi dal servizio, ovvero il figlio o la figlia succeduti al ricevitore contraggano matrimonio".

D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, come modificato dalla L. 25 gennaio 1960, n. 4

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Il D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, come modificato dalla L. 25 gennaio 1960, n. 4, ha disposto (con l'art. 118, commi 1, 2 e 3) che "E' abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942,n. 1407. Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui all'art. 22 della sopracitata legge n. 1407, e successive modificazioni, e' concesso un aumento del trattamento medesimo, per ogni anno di servizio prestato in detta qualita', nella misura mensile di lire 1000, lire 800, lire 600 e col massimo di lire 40.000, lire 32.000 e lire 24.000 mensili, secondo che godano del sussidio quali ricevitori di 1ª, 2ª o di 3ª classe. Il trattamento previsto dall'art. 22 della citata legge n. 1407 e l'integrazione di cui al comma precedente, sono pure dovuti quando la inabilita' di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sia sopravvenuta prima del 55° anno di eta', qualora il ricevitore, nominato anteriormente al 1 luglio 1936, e dispensato dal servizio per inabilita' fisica, abbia complessivamente prestato nella stessa qualita' almeno venti anni di effettivo servizio".

Testo in vigore dal 29 gennaio 1960 al 6 marzo 1968

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Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1952 al 29 gennaio 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, come modificato dalla L. 25 gennaio 1960, n. 4

    Il D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, come modificato dalla L. 25 gennaio 1960, n. 4, ha disposto (con l'art. 118, commi 1, 2 e 3) che "E' abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942,n. 1407. Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui all'art. 22 della sopracitata legge n. 1407, e successive modificazioni, e' concesso un aumento del trattamento medesimo, per ogni anno di servizio prestato in detta qualita', nella misura mensile di lire 1000, lire 800, lire 600 e col massimo di lire 40.000, lire 32.000 e lire 24.000 mensili, secondo che godano del sussidio quali ricevitori di 1ª, 2ª o di 3ª classe. Il trattamento previsto dall'art. 22 della citata legge n. 1407 e l'integrazione di cui al comma precedente, sono pure dovuti quando la inabilita' di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sia sopravvenuta prima del 55° anno di eta', qualora il ricevitore, nominato anteriormente al 1 luglio 1936, e dispensato dal servizio per inabilita' fisica, abbia complessivamente prestato nella stessa qualita' almeno venti anni di effettivo servizio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art22 · fonte del testo