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[1]Ai ricevitori postali e telegrafici, nominati anteriormente al 1° luglio 1936-XIV che hanno cessato o cesseranno dal servizio successivamente a tale data, in eta' superiore ai 65 anni, o per accertata inabilita' fisica sopravvenuta tra il 55° ed il 65° anno di eta', l'Istituto corrisponde:
- a)a coloro che hanno cessato o cesseranno dal servizio dal 1° luglio 1936-XIV al 27 ottobre 1942-XX un sussidio mensile di lire 330 per i ricevitori di prima classe; L. 210 per i ricevitori di seconda classe e L. 150 per quelli di terza classe;
- b)a coloro che cesseranno dal servizio dal 28 ottobre 1942-XX: L. 390 per i ricevitori di prima classe, L. 250 per i ricevitori di seconda classe e L. 180 per i ricevitori di terza classe.
[2]I sussidi di cui al precedente comma saranno ridotti a due terzi se la ricevitoria e' conferita in successione al coniuge del ricevitore o ad un figlio celibe o ad una figlia nubile del medesimo, ma spetta per intero in caso di morte del coniuge succeduto nella ricevitoria, in caso di cessazione dello stesso coniuge senza diritto a sussidio e quando il figlio o la figlia contraggono matrimonio.
[3]Nel caso di morte del ricevitore durante il servizio o dopo la cessazione dal servizio medesimo con diritto al sussidio di cui sopra, alla vedova, cui non sia stata conferita ricevitoria per successione, spettano i due terzi del sussidio stesso; in mancanza della vedova il sussidio spetta soltanto per meta' agli orfani minorenni per tutta la durata della minorita'. Per le orfane la corresponsione del sussidio cessa anche durante la minorita' in caso di matrimonio.
[4]Se la ricevitoria e' conferita in successione ad un figlio celibe o ad una figlia nubile, alla vedova spetta un terzo del sussidio; detto sussidio sara' aumentato ai due terzi se il figlio o la figlia contraggono matrimonio.
[5]La vedova del ricevitore deceduto in servizio, cui sia stata conferita una ricevitoria per successione cumula, ai fini del sussidio, col periodo di servizio da essa prestato, quello prestato dal marito defunto, ma limitatamente al tempo in cui questo ultimo effettuo' il versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 24.
[6]La vedova che, succeduta in una ricevitoria dopo il 1° luglio 1936-XIV, non acquisti il diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme da emanarsi ai sensi dell'art. 21, avra' diritto, dalla data della cessazione del suo servizio, al sussidio che le sarebbe spettato se non fosse succeduta nella ricevitoria.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'art. 22 e i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.
D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
6Il D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656 ha disposto (con l'art. 118, commi 1, 2 e 3) che "Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni e' concesso, con effetto dalla, data di entrata in vigore del presente decreto, un aumento del trattamento stesso, per ogni anno di servizio prestato in detta qualita', oltre i venti, nella misura mensile di L. 400, L. 300, L. 200 e col massimo di L. 8000, L. 6000 e L. 4000 mensili, secondo che godano il sussidio quali ricevitori di 1ª, 2ª o 3ª classe. Tale aumento e' ridotto alla meta' qualora la ricevitoria, a seguito della cessazione dal servizio del titolare, sia stata conferita senza concorso ai sensi dell'art. 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni. L'aumento stesso viene elevato alla misura intera allorche' colui che e' succeduto nell'ufficio cessi dal servizio, ovvero il figlio o la figlia succeduti al ricevitore contraggano matrimonio".
Testo in vigore dal 1 ottobre 1952 al 29 gennaio 1960
