[1]L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministro per le comunicazioni.

[2]Il Ministro ha facolta' di ordinare ispezioni, accertamenti, controlli ed anche, previo il parere del Consiglio di Stato, di sciogliere l'amministrazione per gravi irregolarita'.

[3]Sono trasmessi al Ministro i rendiconti consuntivi di ciascun esercizio finanziario.

[4]L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio.

[5]Il presidente riferisce annualmente al Ministro per le comunicazioni sull'opera svolta dall'Istituto e sul bilancio. La relazione e' allegata a quella annuale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Testo vigente dal 15 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art12 · fonte del testo