[1]L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministro per le comunicazioni.
[2]Il Ministro ha facolta' di ordinare ispezioni, accertamenti, controlli ed anche, previo il parere del Consiglio di Stato, di sciogliere l'amministrazione per gravi irregolarita'.
[3]Sono trasmessi al Ministro i rendiconti consuntivi di ciascun esercizio finanziario.
[4]L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio.
[5]Il presidente riferisce annualmente al Ministro per le comunicazioni sull'opera svolta dall'Istituto e sul bilancio. La relazione e' allegata a quella annuale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Testo vigente dal 15 dicembre 1942
