[1]La Cassa e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con proprio decreto potra' sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarita' nella gestione della Cassa o qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento. La gestione commissariale non potra' avere una durata superiore ad un anno.

[2]Disposizione transitoria

Testo vigente dal 24 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art25 · fonte del testo