[1]Sono inscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali effettivi.
[2]Il contributo mensile da essi dovuto all'Istituto e' fissato il lire venticinque.
[3]Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 330, comma terzo, del Codice postale e delle telecomunicazioni e' fissato in lire un milione.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per la gestione sussidi di cui all'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, gli agenti rurali debbono versare all'istituto di assistenza e previdenza un contributo mensile di L. 5". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088
2con decorrenza dal 1 gennaio 1947
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947.
L. 10 agosto 1950, n. 730
4con decorrenza dal 1 gennaio 1950
La L. 10 agosto 1950, n. 730 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, quale risulta modificata dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000".
Testo vigente dal 4 ottobre 1950
