A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all'art. 19, il Consorzio iscrivera' ipoteca sul monumento restaurato. L'iscrizione sara' effettuata a semplice richiesta dell'Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui all'art. 19, per l'importo presuntivo dei lavori. Effettuati lavori, sara' fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso. ((Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente puo' essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito)).

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1958 al 26 settembre 1962. 32 parole aggiunte.

… che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso. aggiunto: Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente puo' essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art22 · fonte del testo