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A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all'art. 19, il Consorzio iscrivera' ipoteca sul monumento restaurato. L'iscrizione sara' effettuata a semplice richiesta dell'Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui all'art. 19, per l'importo presuntivo dei lavori. Effettuati lavori, sara' fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.
Testo in vigore dal 4 aprile 1958 al 26 settembre 1962
