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((Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati. L'esenzione e' subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa e' utilizzata in conformita' alle direttive della Soprintendenza stessa. Per i trasferimenti - autorizzati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 - e per le successioni aventi ad oggetto gli immobili stessi si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa. Gli onorari dei notai sono ridotti alla meta' quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge)).

Testo in vigore dal 26 settembre 1962 al 2 maggio 1968

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1958 al 26 settembre 1962. 44 parole tolte, 101 parole aggiunte.

Gli immobili di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati tolto: lino al 31 dicembre 1972. La esenzione di cui al comma precedenteaggiunto: . L'esenzione e' subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza tolto: dei aggiunto: ai monumenti che annualmente attesti che la villa e' utilizzata in conformita' alle direttive della Soprintendenza stessa. Per i trasferimenti aggiunto: - autorizzati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 - e per le successioni aventi ad oggetto gli immobili stessitolto: , autorizzati dalla competente Soprintendenza ai monumenti, si applica l'imposta fissa di registro ed ipotecaria. Le aggiunto: si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, tolto: le dilazioni, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonche' le aggiunto: alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, tolto: sono soggette a imposta fissa aggiunto: e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa. Gli onorari dei notai sono ridotti alla meta' quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art28 · fonte del testo