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Il Consiglio di amministrazione e' composto:
- a)dal presidente del Consorzio;
- b)da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vicepresidente;
- c)da un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici;
- d)da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo, delle province indicate nell'art. 2 e designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo;
- e)dai soprintendenti ai monumenti per le province di cui all'art. 2;
- f)da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito, che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'art. 2, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro.
Testo in vigore dal 4 aprile 1958 al 26 settembre 1962
