Art. 18
Il Comitato esecutivo e' composto dei seguenti membri: 1)Il presidente;
- 2)i due vice-presidenti; 3)((otto consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti dei medici));
- 4)uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
