Il Consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. Esso delibera con la presenza della meta' piu' uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Testo vigente dal 4 aprile 1958
