Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nelle sede della Cassa sui invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta, di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per le materie di propria, competenza. ((Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purche' in Italia, dal presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza)). Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anno e possono essere rieletti.
Testo vigente dal 1 gennaio 1987
