((Salvo quanto disposto dall'articolo 27 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

  • a)servizio dei mutui;
  • b)concessioni di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;
  • c)esporpriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;
  • d)onere finanziario - che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente - per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi e altre decorazioni pericolanti che ornano ville - di eccezionale interesse artistico - storico ovvero aperte al godimento del pubblico - i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per le quali non si ravvisi l'opportunita' o la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;
  • e)spese generali per missioni, studi, pubblicazioni e altre eventuali. Alle categorie di spesa di cui alle lettere e), d), e) del comma precedente non puo' essere assegnata una, somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 per cento dei tondi disponibili in ogni esercizio finanziario)).

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1958 al 26 settembre 1962. 57 parole tolte, 118 parole aggiunte in 5 capoversi.

Salvo quanto disposto tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 27 i fondi disponibili in ogni esercizio tolto: finanziario possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

b) tolto: concessione aggiunto: concessioni di contributi ed tolto: erogazioni aggiunto: erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;

c) tolto: espropriazione aggiunto: esporpriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;

d) tolto: spese generali e aggiunto: onere finanziario - che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente - per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi e altre decorazioni pericolanti che ornano ville - di eccezionale interesse artistico - storico ovvero aperte al godimento del pubblico - i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per le quali non si ravvisi l'opportunita' o la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;

aggiunto: e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni tolto: ed aggiunto: e altre eventuali. tolto: Alla categoria di spese di cui alla lettera c) non puo' essere assegnata una somma superiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo dei contribuiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16. Alla categoria di spese di cui alla lettera d) aggiunto: Alle categorie di spesa di cui alle lettere e), d), e) del comma precedente non puo' essere assegnata una tolto: somma superiore al 5aggiunto: , somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 per cento dei tolto: contributi stessi aggiunto: tondi disponibili in ogni esercizio finanziario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art18 · fonte del testo