Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma

Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

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Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:

  • a)dal fondo di dotazione di lire 500 milioni da versarsi per lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del lavoro;
  • b)da un fondo di garanzia di lire 2500 milioni, da conferirsi dal C.O.N.I.;
  • c)dalla riserva ordinaria di cui all'art. 13;
  • d)da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 100 milioni conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 13 marzo 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art2 · fonte del testo