Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma
Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
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Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:
- a)dal fondo di dotazione di lire 500 milioni da versarsi per lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del lavoro;
- b)da un fondo di garanzia di lire 2500 milioni, da conferirsi dal C.O.N.I.;
- c)dalla riserva ordinaria di cui all'art. 13;
- d)da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 100 milioni conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 13 marzo 1983
