Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma

Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

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((Il patrimonio dell'istituto e' costituito:

  • a)dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore; Banca nazionale del lavoro, ente fondatore; Cassa depositi e prestiti; Consorzio di credito per le opere pubbliche; Istituto nazionale delle assicurazioni; Monte dei Paschi di Siena; Istituto bancario S. Paolo di Torino; Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Banco di Sardegna;
  • b)da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
  • c)dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
  • d)da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496)).

Testo in vigore dal 13 marzo 1983 al 3 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 13 marzo 1983. 35 parole tolte, 94 parole aggiunte in 5 capoversi.

Il patrimonio tolto: dell'Istituto aggiunto: dell'istituto e' costituito:

a) dal fondo di dotazione tolto: di lire 500 milioni da versarsi per lire 250 milioni dal aggiunto: conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti: Comitato olimpico nazionale italiano (tolto: C.O.N.I.) e per lire 250 milioni dallaaggiunto: CONI), ente fondatore; Banca nazionale del lavorotolto: ;aggiunto: , ente fondatore; Cassa depositi e prestiti; Consorzio di credito per le opere pubbliche; Istituto nazionale delle assicurazioni; Monte dei Paschi di Siena; Istituto bancario S. Paolo di Torino; Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Banco di Sardegna;

b) da un fondo di garanzia di lire tolto: 2500 milioni, da conferirsi dal C.O.N.I. aggiunto: 2.500 milioni conferito dal CONI;

c) dalla riserva ordinaria di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire tolto: 100 milioni aggiunto: 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal tolto: Consiglio aggiunto: consiglio di amministrazione dell'Istitutoaggiunto: . Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art2 · fonte del testo