Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)). Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1988, n. 555
5La L. 29 dicembre 1988, n. 555 nel modificare l'art. 1 della L. 18 febbraio 1983, n. 50 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e' ridotta al 2 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 2004
