Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma

Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1989 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

Il patrimonio dell'istituto e' costituito:

  • a)dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore; Banca nazionale del lavoro, ente fondatore; Cassa depositi e prestiti; Consorzio di credito per le opere pubbliche; Istituto nazionale delle assicurazioni; Monte dei Paschi di Siena; Istituto bancario S. Paolo di Torino; Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Banco di Sardegna;
  • b)da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
  • c)dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
  • d)da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1988, n. 555

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La L. 29 dicembre 1988, n. 555 nel modificare l'art. 1 della L. 18 febbraio 1983, n. 50 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e' ridotta al 2 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1989 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1983 al 3 gennaio 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 1988, n. 555

    La L. 29 dicembre 1988, n. 555 nel modificare l'art. 1 della L. 18 febbraio 1983, n. 50 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e' ridotta al 2 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art2 · fonte del testo