Art. 40 — Nomina del Commissario del Governo
Articolo abrogato dalla l. 5 giugno 2003, n. 131.
Abrogato dal 11 giugno 2003
Articolo abrogato dalla l. 5 giugno 2003, n. 131.
Abrogato dal 11 giugno 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 11 giugno 2003. 66 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Commissario del Governo e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno. Non possono essere nominati Commissari del Governo funzionari statali di grado inferiore al IV. Al Commissario del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango ed il trattamento economico del grado III.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art40 · fonte del testo