Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 39 — Delega delle funzioni amministrative

La delega delle funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali a norma dell'art. 118 della Costituzione e' data con legge della Regione la quale stabilisce le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari. La Giunta regionale puo' impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate. La delega puo' essere revocata per legge della Regione, sentiti gli enti o l'ente interessato.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art39 · fonte del testo