Art. 41 — Commissione di controllo Sull'Amministrazione regionale
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal d.lgs. 26 novembre 1993, n. 479.
Abrogato dal 12 dicembre 1993
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal d.lgs. 26 novembre 1993, n. 479.
Abrogato dal 12 dicembre 1993
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimen…
Art. 5 cost. · Art. 116 cost. · Art. 6 cost. · Art. 125 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 12 dicembre 1993. 201 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' istituita nel capoluogo di ogni Regione una Commissione di controllo. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale. Essa e' costituita:
tolto: a) del Commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede;
tolto: b) di un magistrato della Corte dei conti;
tolto: c) di tre funzionari dei ruoli civili della Amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno;
tolto: d) di due esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la, Camera dei deputati, scelti in due terne di nomi designate dal Consiglio regionale. Ogni consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna. Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere b), c) e d). Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno cinque suoi membri. In caso di parita' prevale il voto del presidente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 1993, N. 40 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 1993, N. 479
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art41 · fonte del testo