Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 40 — Nomina del Commissario del Governo

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Il Commissario del Governo e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno. Non possono essere nominati Commissari del Governo funzionari statali di grado inferiore al IV. Al Commissario del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango ed il trattamento economico del grado III.

Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 11 giugno 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art40 · fonte del testo