Art. 40 — Nomina del Commissario del Governo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1953 al 11 giugno 2003. Leggi il testo vigente →
Il Commissario del Governo e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno. Non possono essere nominati Commissari del Governo funzionari statali di grado inferiore al IV. Al Commissario del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango ed il trattamento economico del grado III.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 11 giugno 2003
