Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 72 — Norme transitorie per i controlli sulle Province e sui Comuni

Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Province e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art72 · fonte del testo