Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Art. 72 — Norme transitorie per i controlli sulle Province e sui Comuni
Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Province e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
