All'onere presunto di lire 5.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 sara' fatto fronte con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 137 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio, rispettivamente per lire 2.000.000 e 3.000.000 e, negli esercizi successivi, con riduzione dei capitoli corrispondenti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-02;1234~art4 · fonte del testo