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[1]Le spese di restauro delle opere di proprieta' dello Stato e di quelle al cui restauro provvede lo Stato stesso graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

[2]I restauri eseguiti per conto di privati o di enti diversi dallo Stato vanno a totale carico del proprietario dell'opera, e la determinazione preventiva della somma dovuta e' fatta dal direttore dell'Istituto ed approvata dal Ministero dell'educazione nazionale.

[3]I proventi saranno versati all'Erario ed imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato. Il 20 per cento di detti proventi sara' annualmente assegnato con decreto del Ministro per le finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per essere devoluto all'Istituto.

Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 29 marzo 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art7 · fonte del testo