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[1]((Le spese di restauro dei beni storico-artistici di proprieta' dello Stato e di quelli al cui restauro provvede lo Stato, ivi comprese le spese derivanti dall'acquisto e dalla manutenzione delle attrezzature dei laboratori di restauro indicati dall'articolo 3, graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

[2]Sugli stessi fondi graveranno le spese di viaggio, vitto e alloggio da rimborsarsi agli allievi partecipanti ai turni di lavoro fuori sede, come prescritto dall'articolo 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

[3]I restauri eseguiti per conto di privati o di enti diversi dallo Stato sono a totale carico del proprietario del bene storico-artistico, e la determinazione preventiva della somma dovuta e' fatta dal direttore dell'Istituto e approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

[4]I proventi, detratte le spese dei materiali, saranno versati all'erario ed imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato)).

Testo in vigore dal 29 marzo 1973 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 marzo 1973

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1939 al 29 marzo 1973. 49 parole tolte, 88 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le spese di restauro tolto: delle opere aggiunto: dei beni storico-artistici di proprieta' dello Stato e di tolto: quelle aggiunto: quelli al cui restauro provvede lo Stato tolto: stessoaggiunto: , ivi comprese le spese derivanti dall'acquisto e dalla manutenzione delle attrezzature dei laboratori di restauro indicati dall'articolo 3, graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero tolto: dell'educazione nazionale aggiunto: della pubblica istruzione.

aggiunto: Sugli stessi fondi graveranno le spese di viaggio, vitto e alloggio da rimborsarsi agli allievi partecipanti ai turni di lavoro fuori sede, come prescritto dall'articolo 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

I restauri eseguiti per conto di privati o di enti diversi dallo Stato tolto: vanno aggiunto: sono a totale carico del proprietario tolto: dell'opera aggiunto: del bene storico-artistico, e la determinazione preventiva della somma dovuta e' fatta dal direttore dell'Istituto tolto: ed aggiunto: e approvata dal Ministero tolto: dell'educazione nazionale aggiunto: della pubblica istruzione.

I proventi tolto: saranno versati all'Erarioaggiunto: , detratte le spese dei materiali, saranno versati all'erario ed imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione tolto: delle entrate dello Stato. Il 20 per cento di detti proventi sara' annualmente assegnato con decreto del Ministro per le finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per essere devoluto all'Istituto aggiunto: dell'entrata del bilancio dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art7 · fonte del testo