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Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e per il commercio, e' autorizzato a concedere, nei limiti di cui al successivo articolo 3, il concorso dello Stato, per un periodo non superiore a 15 anni e nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati, da Istituti di credito di diritto pubblico, da Istituti e Sezioni di credito a medio e lungo termine - compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - e dalle Casse di risparmio, ad imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attivita' di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che intendono impiantare attrezzature, ampliare o migliorare stabilimenti, magazzini, forniti di frigoriferi, macchinari ed in genere locali dotati di impianti destinati al selezionamento, alla lavorazione ed alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo stato naturale. I finanziamenti previsti dal comma precedente effettuati dagli Istituti richiamati dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto presso l'"Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie" (Mediocredito).
Testo in vigore dal 9 settembre 1959 al 22 dicembre 2008
