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L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potra' superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 100 milioni. Per le imprese in forma sociale od associata il limite puo' essere elevato fino a lire 200 milioni. Con decreti del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti i limiti e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo 1.
Testo in vigore dal 9 settembre 1959 al 24 agosto 1971
