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((L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potra' superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 200 milioni. Per le imprese in forma sociale od associate il limite puo' essere elevato fino a lire 400 milioni)). Con decreti del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti i limiti e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 24 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1971

Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 1959 al 24 agosto 1971. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potra' superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire tolto: 100 aggiunto: 200 milioni. Per le imprese in forma sociale od tolto: associata aggiunto: associate il limite puo' essere elevato fino a lire tolto: 200 aggiunto: 400 milioni. Con decreti del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto col …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-08-01;703~art2 · fonte del testo