Art. 2 — Consiglio regionale
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Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi, che e' composto di sette membri se gli iscritti non superano il numero di duecento e di nove membri se il loro numero e' superiore. I componenti del consiglio predetto devono essere iscritti all'ordine da almeno cinque anni, sono eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto per mezzo di schede, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.
Testo in vigore dal 23 novembre 1990 al 26 agosto 2005
