Art. 4 — Attribuzioni del consiglio regionale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 novembre 1990 al 26 agosto 2005. Leggi il testo vigente →
Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonche' la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Ove si tratti di procedimento disciplinare, in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato.
Testo in vigore dal 23 novembre 1990 al 26 agosto 2005
