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[1]Il reclamo dev'essere notificato nel termine indicato nell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti ne' maggiore di trenta.
[2]Il reclamo dev'essere comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello.
[3]Tutte le comparse nel corso del giudizio devono essere comunicate pure all'ufficio del Pubblico Ministero.
Testo in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011
