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[1]Il reclamo dev'essere notificato nel termine indicato nell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti ne' maggiore di trenta.

[2]Il reclamo dev'essere comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello.

[3]Tutte le comparse nel corso del giudizio devono essere comunicate pure all'ufficio del Pubblico Ministero.

Testo in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 189/1988

    Questione infondata
    18 febbraio 1988

    Un'omissione irragionevole del legislatore non puo` condurre alla dichiarazione di illegittimita` costituzionale di altra norma di per se` ragionevole, nel senso che non e` censurabile per disparita` di trattamento una disposizione che tuteli ragionevolmente certi interessi, lamentandosi che interessi d'uguale (o maggiore) valore non abbiano trovato analoga tutela. Alla stregua di tale principio non puo` essere, quindi, valutata la denunciata disparita` di trattamento nell'ambito dei giudizi relativi a controversie in materia di usi civici, e non e` censurabile, in particolare, la disposizione la quale - secondo l'interpretazione consolidata - in considerazione delle particolari esigenze di speditezza del giudizio di appello non consente nello stesso giudizio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi (ma gia` parti nel giudizio di primo grado) dopo la scadenza del termine per proporre reclamo, e cio` in deroga alla regola generale (art. 331 cod. proc. civ.) e diversamente da quanto e` disposto per il giudizio di Cassazione in cui tale integrazione e`, invece, ammessa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, primo comma, della Legge 10 luglio 1930, n. 1078, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. nn. 168/1982, 297/1986; O. nn. 393/1987 e 530/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 4 Definizione delle controversie in materia di usi civici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art4 · fonte del testo