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Ai fini delle semplificazioni previste dall'articolo precedente le nuove norme e le relative tariffe dovranno attuare i seguenti criteri:

  • 1)coordinamento del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, con le disposizioni emanate successivamente, con i nuovi codici, con le leggi riflettenti le cambiali e gli altri titoli di credito, e con la legge 7 gennaio 1929, n. 4;
  • 2)eliminazione di tutte le disposizioni non piu' rispondenti alle necessita' o alle limitate condizioni di vita della Nazione o di limitato rendimento tributario o di molestia per il contribuente;
  • 3)adeguamento della misura dei vigenti articoli di tariffa al mutato valore della moneta, con contemporanea riduzione degli stessi ad un numero limitato di voci e con elevazione di taluni limiti di esenzione;
  • 4)raggruppamento in un solo articolo di tariffa di atti affini e similari riducendo al minimo l'attuale discriminazione degli atti e scritti soggetti a bollo;
  • 5)semplificazione delle modalita' di accertamento e di pagamento dell'imposta e con eventuale sostituzione del pagamento a forfait alla redazione in carta bollata di determinati atti ricorrenti tra le stesse parti, in modo da conciliare le esigenze dei contribuenti con gli interessi erariali;
  • 6)stralcio delle disposizioni riguardanti le imposte indicate nell'art. 5 della presente legge, le quali per'altro rimaranno in vigore nella misura e con le norme di accertamento e di applicazione previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della legge tributaria sulla pubblicita' prevista dal detto articolo 5;
  • 7)soppressione o limitazione nel tempo delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta, salvo casi speciali determinati nella tabella B allegata alla legge;
  • 8)variazione della misura dell'aggio da corrispondere ai distributori secondari, graduandola all'importo dei valori bollati venduti nel corso di ciascun anno;
  • 9)semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti le sanzioni relative alle trasgressioni alle nuove norme in conformita' ai criteri indicati nell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-27;3596~art2 · fonte del testo