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Ai fini delle semplificazioni previste dall'articolo precedente le nuove norme e le relative tariffe dovranno attuare i seguenti criteri:
- 1)coordinamento del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, con le disposizioni emanate successivamente, con i nuovi codici, con le leggi riflettenti le cambiali e gli altri titoli di credito, e con la legge 7 gennaio 1929, n. 4;
- 2)eliminazione di tutte le disposizioni non piu' rispondenti alle necessita' o alle limitate condizioni di vita della Nazione o di limitato rendimento tributario o di molestia per il contribuente;
- 3)adeguamento della misura dei vigenti articoli di tariffa al mutato valore della moneta, con contemporanea riduzione degli stessi ad un numero limitato di voci e con elevazione di taluni limiti di esenzione;
- 4)raggruppamento in un solo articolo di tariffa di atti affini e similari riducendo al minimo l'attuale discriminazione degli atti e scritti soggetti a bollo;
- 5)semplificazione delle modalita' di accertamento e di pagamento dell'imposta e con eventuale sostituzione del pagamento a forfait alla redazione in carta bollata di determinati atti ricorrenti tra le stesse parti, in modo da conciliare le esigenze dei contribuenti con gli interessi erariali;
- 6)stralcio delle disposizioni riguardanti le imposte indicate nell'art. 5 della presente legge, le quali per'altro rimaranno in vigore nella misura e con le norme di accertamento e di applicazione previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della legge tributaria sulla pubblicita' prevista dal detto articolo 5;
- 7)soppressione o limitazione nel tempo delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta, salvo casi speciali determinati nella tabella B allegata alla legge;
- 8)variazione della misura dell'aggio da corrispondere ai distributori secondari, graduandola all'importo dei valori bollati venduti nel corso di ciascun anno;
- 9)semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti le sanzioni relative alle trasgressioni alle nuove norme in conformita' ai criteri indicati nell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008
