Art. 9 — Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490
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Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Testo in vigore dal 4 aprile 2000 al 1 gennaio 2001
