Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

  • a)affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale;
  • b)difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
  • c)rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
  • d)tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
  • e)vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
  • f)cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
  • g)consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
  • h)moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;
  • i)dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  • l)ordine pubblico e sicurezza pubblica;
  • m)amministrazione della giustizia;
  • n)poste e telecomunicazioni;
  • o)previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
  • p)ricerca scientifica;
  • q)istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
  • r)vigilanza in materia di lavoro e cooperazione. r-bis. trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
  • a)i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
  • b)i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)).
  • c)i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
  • d)i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
  • e)il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

Testo vigente dal 13 agosto 2010

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 32/2008

    Questione infondata
    21 febbraio 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della…

    Art. 117 cost. · Art. 120 cost. · Art. 47 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 125/2003

    Questione infondata
    16 aprile 2003

    Il riferimento, nella legge n. 59 del 1997, a “clausole generali”, come quelle relative agli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali, o quelle relative alla localizzabilità delle funzioni nei rispettivi territori, accompagnate dall’indicazione di principi, quali quelli di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, appare sufficiente a delimitare l’area della delega, in coerenza con un disegno di decentramento e di allocazione dei compiti amministrativi tra i diversi livelli territoriali di governo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2; 3, comma 1, lettera g), nonché dell’art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sollevata in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della genericità dell’oggetto e dell’insufficiente definizione dei principi e criteri direttivi della delega. - In termini, menzionate le sentenze n. 159/2001 e n. 408/1998.

    Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 317/2001

    Questione infondata
    27 luglio 2001

    1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117…

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 97 cost. · Art. 115 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art1 · fonte su Normattiva