Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all' articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1. 8 9
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 marzo 1999, n. 50
8La L. 8 marzo 1999, n. 50 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che i termini di cui al suddetto articolo sono differiti al 31 luglio 1999.
L. 29 luglio 1999, n. 241
9La L. 29 luglio 1999, n. 241 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i termini per l'esercizio delle deleghe di cui al suddetto articolo, "come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge ".
Testo vigente dal 30 luglio 1999
