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Le carriere degli impiegati civili e le categorie degli operai dello Stato) saranno riordinate sulla base di qualifiche funzionali, prevedendo, di massima, una riduzione del numero delle attuali qualifiche per tutte le carriere. Per le nuove qualifiche che potranno risultare dalla fusione di due o piu' qualifiche attuali saranno previste altrettante classi di stipendio, paga o retribuzione, raggiungibili allo scadere di adeguati periodi di servizio senza demerito, fermi restando, nell'ambito di ciascuna qualifica o classe, i normali aumenti periodici. Analoghe classi potranno essere previste anche per altre qualifiche, avuto riguardo alla natura del servizio, alla permanenza richiesta nella qualifica ed alla possibilita' di ulteriore progressione in carriera. I periodi minimi di permanenza in ciascuna qualifica o classe di stipendio ed i sistemi di avanzamento saranno determinati in relazione alle nuove strutture delle carriere ed in modo che le promozioni siano effettuate in base ad obiettivi criteri di valutazione ed ai fini della selezione del personale. Sara' consentito il passaggio alla carriera immediatamente superiore, nei casi previsti dagli attuali ordinamenti, mediante ammissione agli esami di promozione per il conseguimento della qualifica intermedia, anziche' al concorso per la qualifica iniziale. L'ammissione agli esami sara' subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianita' e di qualifica ed al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi, garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. In relazione alle nuove strutturazioni delle carriere ed a quanto altro potra' derivare dall'applicazione della presente legge, saranno apportate le eventuali necessarie variazioni negli organici dei singoli ruoli.

Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 81/1983

    Questione infondata
    7 aprile 1983

    Al legislatore ordinario spetta un'ampia discrezionalita` nello scegliere i sistemi e le procedure per la costituzione del rapporto di pubblico impiego e per la progressione in carriera nel rispetto dell'art. 97, primo comma, Cost., dal quale discende la necessita` di garantire il buon andamento della P.A.: il che, per quanto attiene al momento della costituzione del rapporto d'impiego, consiste nel far si` che nella P.A. siano immessi soggetti i quali dimostrino convenientemente la loro attitudine a svolgere le funzioni ad essi affidate e, per quanto attiene alla progressione, consiste nel valutare congruamente e razionalmente la attivita` pregressa del dipendente. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, quarto comma, della L. 18 marzo 1968, n. 249 recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali" cosi` come modificato dall'art. 9 della L. 28 ottobre 1970, n. 775, il quale ha consentito agli impiegati di categorie inferiori, in aggiunta alla ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale della carriera superiore, anche se privi del normale titolo di studio, il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore, attraverso apposito concorso interno per esame).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 11 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali · Art. 9 Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art11 · fonte su Normattiva