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Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali e' assegnata competenza per ampi settori di attivita'. Le divisioni sono ordinate in sezioni. Il numero delle divisioni e le rispettive competenze sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro. Ove ricorrano particolari esigenze funzionali, puo' procedersi, nei modi previsti dal precedente comma, alla istituzione, nell'ambito della direzione generale o ufficio centrale equiparato, di servizi aventi preminenti funzioni di coordinamento fra piu' divisioni. Con analoghi criteri si procedera' al riordinamento degli uffici periferici. Di norma la determinazione del numero delle divisioni e l'istituzione dei servizi, contemplate dai precedenti commi, non puo' comportare l'aumento dei ruoli organici delle qualifiche di ispettore generale ammessi per ciascun Ministero dai provvedimenti legislativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970
