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Con decorrenza dal 1 marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto le misure provvisorie degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, al personale in attivita' di servizio delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compreso quello di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' concesso un assegno integrativo mensile non pensionabile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilita', in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a lire 8.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 3.000, elevato a lire 5.000 per il personale di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni. L'assegno integrativo di cui al precedente comma e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo. Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dai precedenti commi, l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo mensile di cui al presente articolo nei riguardi dei personali di cui al precedente articolo 18.
Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 5 agosto 1969
