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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalita' ed in relazione alle esigenze di un piu' ampio decentramento amministrativo. Il decentramento sara' effettuato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a)dovra' concernere le funzioni amministrative delle quali non sia essenziale la esplicazione da parte degli organi delle amministrazioni centrali e per le quali il trasferimento consenta una piu' approfondita valutazione degli interessi pubblici o lo snellimento delle procedure;
- b)dovranno essere conferiti larghi poteri deliberativi agli organi periferici;
- c)sara' attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamento di competenza degli organi periferici; le norme delegate potranno attribuire tale carattere ad altri provvedimenti attribuiti alla competenza di detti organi. In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici, potra' provvedersi alla integrazione del decentramento dei controlli sugli atti degli organi stessi. Sui ricorsi avverso i provvedimenti non aventi carattere definitivo adottati dai capi degli uffici periferici il Ministro decide previa relazione del direttore generale competente.
Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970
