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Ai fini dell'attuazione, ai sensi dei precedenti articoli, della riforma della pubblica amministrazione, del riordinamento delle carriere, del riassetto retributivo dei dipendenti civili e militari dello Stato compresi quelli delle amministrazioni autonome dello Stato, del riordinamento retributivo delle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, e delle altre particolari categorie di cui al precedente articolo 18 nonche' per la riliquidazione delle pensioni, la spesa a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilita in lire 100 miliardi e l'onere aggiuntivo per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissato in lire 110 miliardi per l'anno 1969, lire 135 miliardi per l'anno 1970 ed in lire 135 miliardi per l'anno 1971.

Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art44 · fonte su Normattiva