Dopo l'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' aggiunto il seguente articolo 44-bis: "I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unita' amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verra' corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unita' di cui sopra. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti della organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione".

Testo vigente dal 9 novembre 1970

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 86/1975

    Questione infondata
    16 aprile 1975

    La provincia di Bolzano non è legittimata a proporre in sede di ricorso diretto contro leggi statali come censure autonome ed a sé stanti quelle riguardanti la violazione degli artt. 2, 6 e 39 della Costituzione. Vanno perciò dichiarate inammissibili le censure proposte, in riferimento ai suddetti articoli della Costituzione, con ricorsi della Provincia di Bolzano, nei confronti degli artt. 2 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

    Art. 2 cost. · Art. 6 cost. · Art. 39 cost. · Art. 20 Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art20 · fonte su Normattiva