Art. 2 — Competenza del giudice di pace
L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 e' esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficolta' di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonche' per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entita'.
Testo vigente dal 28 giugno 1999
