1 - I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:

  • a)di quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;
  • b)di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia. 2. Sono altresi' attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi nonche' quelli relativi alla misura e alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'.

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 112/2002

    Questione infondata
    12 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - in riferimento agli artt. 3, 24, e 25, primo comma della Costituzione - nella parte in cui, con riguardo ai giudizi civili già pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 e rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, è prevista la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa. Infatti la garanzia del giudice naturale non può ritenersi compromessa dalla deroga ai criterî generali di ripartizione della competenza per territorio prevista dalla norma denunciata, introdotta dal legislatore - nell'esercizio della sua discrezionale valutazione - con finalità di semplificazione e di riduzione dei disagi derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento del giudizio. - Sul trasferimento previsto dalla legge n. 479 del 1999, v. anche ordinanza n. 152/2001 (citata). - Sui criterî che assicurano il rispetto del principio del giudice naturale, cfr. ordinanza n. 159/2000, sentenza n. 419/1998, ordinanza n. 176/1998; sul bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nell'individuazione del giudice competente, ordinanza n. 152/2001, n. 51/1997 e n. 143/1996 (tutte, qui citate).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 5 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 63/2002

    Questione infondata
    15 marzo 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che i giudizi civili già pendenti dinanzi ai pretori, successivamente trasferiti ai tribunali e, infine, rimessi alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente e non dal giudice di pace che sarebbe stato competente se i giudizi fossero stati introdotti nella vigenza della legge n. 479 del 1999. Infatti le norme censurate individuano il giudice competente sulla base di un criterio generale, valido per tutti i giudizi e non già per singole controversie e, secondo giurisprudenza consolidata, la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia stato designato in modo non arbitrario né a 'posteriorì, oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia stato attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dalla Costituzione; e, per altro aspetto, è consentito alla discrezionalità del legislatore introdurre, nella fase transitoria fra diverse discipline ordinamentali e processuali, deroghe rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, fondate sul ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel processo. - Sul principio del giudice naturale, v. ordinanza n. 152/2001, sentenza n. 419/1998 e ordinanza n. 159/2000. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di competenza, v. sentenza n. 51/1997, ordinanza n. 152/2001 e ordinanza n. 201/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 5 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art1 · fonte su Normattiva