Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 e' competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio e' pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo e' trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non puo' essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo e' ricevuto. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 112/2002

    Questione infondata
    12 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - in riferimento agli artt. 3, 24, e 25, primo comma della Costituzione - nella parte in cui, con riguardo ai giudizi civili già pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 e rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, è prevista la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa. Infatti la garanzia del giudice naturale non può ritenersi compromessa dalla deroga ai criterî generali di ripartizione della competenza per territorio prevista dalla norma denunciata, introdotta dal legislatore - nell'esercizio della sua discrezionale valutazione - con finalità di semplificazione e di riduzione dei disagi derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento del giudizio. - Sul trasferimento previsto dalla legge n. 479 del 1999, v. anche ordinanza n. 152/2001 (citata). - Sui criterî che assicurano il rispetto del principio del giudice naturale, cfr. ordinanza n. 159/2000, sentenza n. 419/1998, ordinanza n. 176/1998; sul bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nell'individuazione del giudice competente, ordinanza n. 152/2001, n. 51/1997 e n. 143/1996 (tutte, qui citate).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 5 c.p.c.

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  • Ordinanza n. 63/2002

    Questione infondata
    15 marzo 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che i giudizi civili già pendenti dinanzi ai pretori, successivamente trasferiti ai tribunali e, infine, rimessi alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente e non dal giudice di pace che sarebbe stato competente se i giudizi fossero stati introdotti nella vigenza della legge n. 479 del 1999. Infatti le norme censurate individuano il giudice competente sulla base di un criterio generale, valido per tutti i giudizi e non già per singole controversie e, secondo giurisprudenza consolidata, la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia stato designato in modo non arbitrario né a 'posteriorì, oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia stato attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dalla Costituzione; e, per altro aspetto, è consentito alla discrezionalità del legislatore introdurre, nella fase transitoria fra diverse discipline ordinamentali e processuali, deroghe rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, fondate sul ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel processo. - Sul principio del giudice naturale, v. ordinanza n. 152/2001, sentenza n. 419/1998 e ordinanza n. 159/2000. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di competenza, v. sentenza n. 51/1997, ordinanza n. 152/2001 e ordinanza n. 201/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 5 c.p.c.

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  • Ordinanza n. 152/2001

    Questione infondata
    17 maggio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui prevede, per i giudizi già pendenti dinanzi a sezioni distaccate della pretura circondariale, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore e della mancata istituzione di una corrispondente sezione distaccata di tribunale, la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della medesima legge. Infatti la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia designato in modo non arbitrario né 'a posteriorì, oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 159/2000, sentenza n. 419/1998, ordinanza n. 176/1998. - Per le deroghe agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, v. ordinanza n. 201/1997 e sentenze n. 51/1997 e n. 143/1996. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense · Art. 90 Provvedimenti urgenti per il processo civile

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art2 · fonte su Normattiva