Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)prevedere specifiche modalita' per garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con opportune sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione alle esigenze ed alle realta' del territorio, all'interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;
  • b)assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria;
  • c)prevedere l'organizzazione di una attivita' specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;
  • d)prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unita' sanitarie locali;
  • e)prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, nonche' i criteri e le modalita' della loro gestione. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma l, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'esercizio della delega di cui al presente articolo awiene attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lettera e), e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1998

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26348/2025

    29 settembre 2025
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • IMPIEGATI DELLO STATO

    Ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, già inquadrati nel ruolo sanitario del Ministero della Giustizia e transitati presso l'A.s.l., spetta il riconoscimento dell'anzianità complessiva maturata in relazione all'applicazione degli istituti legali e contrattuali nei quali essa venga in considerazione ma non l'automatica attribuzione, in virtù di questa, di fasce economiche dal cui riconoscimento derivi un aumento del complessivo trattamento retributivo goduto prima del trasferimento, stante l'intrinseca diversità concettuale tra fascia economica in godimento (attinente allo sviluppo della carriera) e anzianità di servizio maturata.

    Art. 5

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 152/2005

    Altra decisione
    12 aprile 2005

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presidente Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005. Il Direttore della Cancelleria…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 33 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 174/2003

    Questione inammissibile
    23 maggio 2003

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 33, 35,…

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 216/2002

    Altra decisione
    23 maggio 2002

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 33 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;419~art5 · fonte su Normattiva