Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale

Art. 10 — Attuazione, raccordi e copertura finanziaria

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L'attuazione della riforma e' modulata con piu' decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' integrata dei necessari elementi di informazione. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate an-nualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escludera' inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sara' compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.

Testo in vigore dal 18 aprile 2003 al 26 novembre 2003

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 241/2004

    Questione infondata
    19 luglio 2004

    L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita ed interamente disciplinata dal decreto legislativo n. 446 del 1997, pur essendo destinata a finanziare le Regioni a statuto ordinario, non può considerarsi “tributo proprio” della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale. Conseguentemente, poiché la disciplina sostanziale dell’imposta in parola rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nulla osta a che lo Stato, con le norme impugnate, deleghi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell’IRAP, individuandone i criteri direttivi e disciplinandone l’attuazione, anche con riferimento alla copertura finanziaria, garantendo peraltro, anche in termini qualitativi, oltre che quantitativi, gli attuali meccanismi di finanza regionale per compensare la progressiva riduzione dell’IRAP con trasferimenti e compartecipazioni di altro tipo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione. – In materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, v. le citate sentenze n. 296/2003, n. 297 e n. 311/2003.

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 8 Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale · Art. 10 Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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