Art. 4
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E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 maggio 1976, n. 199
1La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 108 e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, a lire 30 milioni annui".
Testo in vigore dal 27 maggio 1976 al 2 giugno 1977
