Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' costituita una Commissione consultiva composta di:

  • a)sei deputati e sei senatori, designati dai Presidenti delle rispettive Camere;
  • b)due membri designati dalla Presidenza del Consiglio;
  • c)un membro designato dal Ministero dell'interno;
  • d)un membro designato del Ministero del tesoro;
  • e)un membro designato dal Ministero delle finanze;
  • f)un membro designato dal Presidente del Consiglio di Stato;
  • g)un membro designato dal Presidente della Corte dei conti;
  • h)due membri designati dall'Associazione dei comuni;
  • i)due membri designati dall'Unione delle province;
  • l)un membro designato dall'Associazione nazionale enti assistenziali;
  • m)un membro designato dall'Unione delle camere di commercio. Alla Commissione e' aggregato di volta in volta un membro designato dal Ministero nella cui competenza rientra la materia sottoposta all'esame della Commissione. La Commissione elegge tra i suoi membri parlamentari un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Per le funzioni di segreteria possono essere temporaneamente distaccati presso la Commissione non piu' di tre funzionari di grado non superiore al 6°.

Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;150~art2 · fonte del testo