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Con le medesime modalita' stabilite dalla presente legge potra' essere disposto il decentramento agli Enti di cui all'art. 1 dell'esercizio di funzioni proprie di Enti pubblici di carattere nazionale. Le relative proposte saranno sottoposte alla Commissione consultiva, istituita con l'art. 2, dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri che esercitano la vigilanza o il controllo sugli Enti medesimi e gli organi deliberanti degli stessi. Il Governo apportera' agli statuti degli Enti suddetti le modifiche necessarie per l'attuazione di quanto disposto con le norme da emanarsi in base al presente articolo. Colle norme delegate saranno stabilite le modalita' per l'assunzione, a carico degli Enti di carattere nazionale di cui al primo comma, delle spese relative all'esercizio delle funzioni trasferite.
Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
